Per qualificare come artificioso un mezzo, in sé non illecito, non è sufficiente che esso sia diretto al fine di turbare il mercato, occorrendo che sia anche obbiettivamente artificioso, cioè posto in essere artificiosamente con modalità dell’azione tali, per ragioni di modo, tempo e luogo, da alterare il giuoco normale tra domanda e offerta. 02) nel postulare che la fattispecie di aggiotaggio individua come punibili anche comportamenti che, pur di per sé leciti, risultano in concreto destinati a trarre in inganno gli operatori del mercato, è modulata con riferimento ad un caso nel quale la condotta di aggiotaggio era stata posta in essere artificiosamente, avuto riguardo, per l’appunto, alle sue modalità di attuazione, e, dunque, in un senso non dissimile da quello appena innanzi delineato.
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