La falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità configura la fattispecie di cui all’art. 485 c.p., abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7 e trasformato in illecito civile.
Rimane, invece, la persistente rilevanza penale degli assegni trasmissibili mediante girata, senza che ciò determini alcuna ingiustificata disparità di trattamento, in ragione della rilevata peculiarità della odierna disciplina sulla clausola di trasmissibilità degli assegni, qualificata da particolari limiti quantitativi e dalla soddisfazione di specifiche ragioni dell’emittente, tali da rendere non irragionevole la scelta del legislatore di conservarne la rilevanza penale.
Ai sensi dell’art. 2011 c.c., la girata trasferisce tutti i diritti inerenti al titolo.
La girata al banchiere per l’incasso, che implica un semplice mandato a riscuotere, non trasferisce, invece, al giratario né la proprietà del titolo né una legittimazione propria, ma solo una legittimazione nell’interesse altrui quale effetto del mandato.
Va aggiunto che la girata per l’incasso al banchiere è evidentemente una eccezione alla regola della esclusione della circolazione del titolo non trasferibile, ma tale eccezione, come sottolineato dalla dottrina, è finalizzata esclusivamente a rapportare la disciplina dell’assegno non trasferibile all’interesse concreto del portatore di svincolarsi dall’onere di una riscossione diretta, ed eventualmente ad incassare il titolo anche presso una banca diversa dalla trattaria, deroga ammissibile in considerazione della responsabilità professionale della tendenziale funzione di pubblico interesse degli istituti di credito.
Né è possibile individuare tra gli scopi di tutela dell’art. 491 c.p. anche la mera circolazione intra-bancaria del titolo, unica forma di transito legale ipotizzabile per gli assegni non trasferibili.
Tale soluzione non si concilia con la finalità perseguita con la mantenuta punizione penale del reato di falsità in testamenti olografi, cambiali e altri titoli di credito.
A ben vedere, da un lato, il bene tutelato dalla norma è in primo luogo quello della fede pubblica, richiedendosi la messa in pericolo della fiducia di un numero indeterminato di persone sulla genuinità del documento.
Dall’altro, la ratio della tutela dell’art. 491 c.p. è strettamente connessa al maggior pericolo di falsificazione insito nel regime di circolazione dei titoli trasmissibili in proprietà mediante girata, trattandosi di un meccanismo circolatorio particolarmente esposto (per tutte le sue caratteristiche) a condotte insidiose e idonee a pregiudicare l’affidamento di una pluralità di soggetti sulla correttezza degli elementi indicati nel titolo.
La libera trasferibilità in proprietà del titolo mediante semplice trasmissione del possesso dello stesso o apposizione di girata sull’assegno si configura, pertanto, come elemento essenziale del reato ex art. 491 c.p., per converso, la clausola che limiti la circolazione del titolo esclude la rilevanza penale del fatto.
Insomma, è la libera e corretta circolazione del diritto cartolare tra il pubblico che il legislatore sembra aver rivolto la sua attenzione, e non già al limitato transito del titolo tra istituti di credito, né tantomeno a forme irregolari di circolazione di assegni non trasferibili che, a norma del r.d. n. 1736/1933, possono essere validamente incassati soltanto da soggetti determinati, circostanza, quest’ultima che, secondo certa risalente dottrina, potrebbe addirittura escludere la stessa natura di titolo di credito del documento: il che, chiaramente, escluderebbe in radice la configurabilità dell’art. 491 c.p.
Cassazione Penale, Sezioni Unite, Sentenza n. 40256 ud. 19/07/2018 – deposito del 10/09/2018
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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