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Lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da incidente stradale

La legge 21/2/2006 n. 02, annunziante in rubrica l’adozione di (sole) disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali (ma in realtà contenente anche disposizioni di diversa qualificabilità), contiene, tra l’altro, e sulla materia richiamata, nuova disciplina sanzionatoria, nel segno dell’aggravamento delle sanzioni (artt. 590 c. p. a quella testé richiamata, si desume da un canto che l’intervento del 2006 riguarda anche il Giudice di Pace (inasprendo la pena edittale per le ipotesi, di lesioni personali commesse in violazione delle norme del CdS, rientranti nella sua competenza ai sensi dell’art.

Pubblicato il 10 February 2007 in Diritto Penale, Giurisprudenza Penale

La legge 21/2/2006 n. 02, annunziante in rubrica l’adozione di (sole) disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali (ma in realtà contenente anche disposizioni di diversa qualificabilità), contiene, tra l’altro, e sulla materia richiamata, nuova disciplina sanzionatoria, nel segno dell’aggravamento delle sanzioni (artt. 1 e 2), e nuove norme procedurali (artt. 3 e 4) nonché un inasprimento della pena edittale per i fatti di cui al comma 2 dell’art. 590 c.p. limitatamente alle ipotesi di violazione delle norme sulla circolazione stradale e di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 2 comma 2 della legge 102/06).

Giustapponendo la norma sulla competenza del Giudice di Pace a giudicare delle ipotesi (perseguibili a querela di parte e non escluse espressamente) di cui all’art. 590 c.p. a quella testé richiamata, si desume da un canto che l’intervento del 2006 riguarda anche il Giudice di Pace (inasprendo la pena edittale per le ipotesi, di lesioni personali commesse in violazione delle norme del CdS, rientranti nella sua competenza ai sensi dell’art. 4 c.1 lett. A del D.Lvo 274/00) e, dall’altro canto, che nulla autorizza a ritenere che detto intervento abbia influito sulla competenza per materia disciplinata dalla appena rammentata disposizione.

La evidente attinenza della novella al solo intento di disegnare una nuova disciplina della pena, è argomento rilevante ma non di per sé decisivo, posto che un inasprimento della sanzione ben potrebbe determinare uno spostamento di competenza le volte in cui l’attribuzione iniziale e modificata fosse correlata alla entità della sanzione stessa.

Quanto alla possibilità che la novella abbia determinato una esclusione surrettizia della competenza del Giudice di Pace in materia di ipotesi di cui all’art. 590 c.2 c.p., poste che le norme procedurali di cui alla novella stessa (art. 4) richiamano istituti del rito penale non applicabili al procedimento innanzi al Giudice di Pace stesso (cfr. il nuovo comma 2 bis apposto all’art. 416 ed i nuovi commi 1 bis e 1 ter apposti all’art. 552 del c.p.p.), essa appare del tutto inconsistente; ed infatti, ed a tacere della formulabilità di riserve sulla non limpida tecnica di produzione normativa, resta il dato per il quale l’intervento sul procedimento per il delitto di cui all’art. 590 c.3 c.p. conserva piena efficacia applicativa ben oltre le specifiche (ed escludenti) regole del procedimento innanzi al Giudice di Pace sol che si rammenti che è riservata al Tribunale in composizione monocratica la cognizione di specifiche ipotesi correlate all’art. 590 c.2 c.p., proprio quelle espressamente menzionate dall’art. 4 c.1 lett. a) del D.lvo 274/2000 ed alle quali, evidentemente, è riservata la previsione sul rito delle legge del 2006.

Cassazione Penale, Sentenza n. 1294 del 29 novembre 2006 – depositata il 18 gennaio 2007

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