Medico, colpa per imperizia, trattamento diverso e più favorevole rispetto alla colpa per negligenza o per imprudenza Il secondo comma dell’art.
Medico, colpa per imperizia, trattamento diverso e più favorevole rispetto alla colpa per negligenza o per imprudenza
Il secondo comma dell’art. 590-sexies c.p., articolo introdotto dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco), prevede una causa di non punibilità dell’esercente la professione sanitaria operante, ricorrendo le condizioni previste dalla disposizione normativa (rispetto delle linee guida o, in mancanza, delle buone pratiche clinico-assistenziali, adeguate alla specificità del caso), nel solo caso di imperizia (colpa per imperizia), indipendentemente dal grado della colpa, essendo compatibile il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche con condotta imperita nell’applicazione delle stesse.
Cassazione Penale, Sezione Quarta, Sentenza n. 50078 ud. 19/10/2017 – deposito del 31/12/2017
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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