Nel caso in cui viene in rilievo una notifica da effettuare al difensore della persona offesa e ad opera del difensore dell’imputato, per essa devono ritenersi applicabili l’art. Ancora più recentemente si è affermato che, laddove la norma consenta la notifica all’imputato mediante consegna al difensore, deve considerarsi valida la notifica a mezzo posta elettronica certificata, trattandosi di uno strumento da cui può evincersi con certezza la ricezione dell’atto da parte del destinatario.
Nel caso in cui viene in rilievo una notifica da effettuare al difensore della persona offesa e ad opera del difensore dell’imputato, per essa devono ritenersi applicabili l’art. 152 c.p.p. e l’art. 48 del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche (c.d. codice dell’amministrazione digitale).
Sulla base dell’art. 48 dell’anzidetto Codice, la notifica a mezzo PEC è equiparata alla notifica per mezzo della posta, salvo che la legge non disponga altrimenti; equivalenza che, come è di facile rilievo, trova la sua ragione nel fatto che la PEC offre le medesime certezze della raccomandata in ordine alla identificazione del mittente e all’avvenuta ricezione dell’atto (documentabile, in caso della PEC, attraverso la produzione del rapporto di consegna al destinatario e ricevuta di accettazione).
In tale contesto normativo deve allora ritenersi che la lettera raccomandata, di cui può avvalersi il difensore ai sensi dell’art. 152 c.p.p., può essere sostituita dalla comunicazione a mezzo PEC, con la conseguenza che, la notifica effettuata a mezzo PEC dal difensore dell’imputato al difensore della persona offesa ex art. 299 c.p.p. deve ritenersi validamente effettuata.
Tale conclusione consente di soddisfare pienamente le esigenze di tutela della persona offesa, sottese all’art. 299 c.p.p., non essendo dubitabile che la comunicazione a mezzo PEC costituisce uno strumento idoneo a portare un atto a conoscenza del destinatario e ad avere la certezza sulla sua ricezione.
Peraltro, non è superfluo ricordare che è già stata ritenuta validamente effettuata la notifica a mezzo PEC, effettuata al difensore dell’imputato, avendo osservato che, in tema di notifiche ai difensori, l’art. 148, comma secondo bis, c.p.p., consente la notifica con mezzi tecnici idonei, tra cui va ricompresa la trasmissione telematica se certificabile, e ciò a prescindere dall’emanazione da parte del Ministero della Giustizia dei decreti attuativi, destinati a regolamentare l’utilizzo della PEC, secondo quanto previsto dall’art. 16 della legge 18 ottobre 2012, n. 179.
Ancora più recentemente si è affermato che, laddove la norma consenta la notifica all’imputato mediante consegna al difensore, deve considerarsi valida la notifica a mezzo posta elettronica certificata, trattandosi di uno strumento da cui può evincersi con certezza la ricezione dell’atto da parte del destinatario.
Cassazione Penale, Sezione Seconda, Sentenza n. 6320 ud. 11/01/2017 – deposito del 10/02/2017
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?
Prenota un appuntamento.
La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.
Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.
Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.
Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.