Il reato di omessa corresponsione dell’assegno divorzile è procedibile d’ufficio e non a querela della persona offesa, in quanto il rinvio contenuto nell’art.
Obbligo di mantenimento nei confronti dei figli, reato di omessa corresponsione dell’assegno divorzile.
Il reato di omessa corresponsione dell’assegno divorzile è procedibile d’ufficio e non a querela della persona offesa, in quanto il rinvio contenuto nell’art. 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898 all’art. 570 c.p. si riferisce esclusivamente al trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare e non anche al relativo regime di procedibilità. Non vi sono ragioni per non confermare tale insegnamento anche con riferimento al reato previsto dall’art. 3 legge 8.2.2006 n. 54.
Cassazione Penale, Sezione Sesta, Sentenza n. 10105, udienza del 12 febbraio 2014 – depositata il 3 marzo 2014
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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