E’ opportuno premettere che appare pienamente condivisibile, con riferimento all’elemento materiale della fattispecie delittuosa principale, che le operazioni di download sul server FTP e dallo stesso sui computer delle persone che si collegavano al sito, implica necessariamente la duplicazione del materiale informatico e, più in generale, delle opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore oggetto dell’operazione. Tali modifiche non possono essere altrimenti interpretate che quale espressione dello specifico intento del legislatore di modificare la soglia di punibilità della condotta descritta dalla norma, a seconda del prevalere di interessi di salvaguardia del diritto d’autore o di quello contrapposto, afferente alla libera circolazione delle opere dell’ingegno, incidendo direttamente sulla qualificazione del dolo specifico richiesto per la configurazione del reato.
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