REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA – SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, in persona del giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._3522_2024_- N._R.G._00005983_2022 DEL_02_10_2024 PUBBLICATA_IL_09_10_2024
Nella causa RG n. 5983/2022 promossa con atto di citazione da:
nato a Verona (VR) il 02/06/1958 e residente a Rovigo (RO) INDIRIZZO C.F , rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOMEAttore– contro c.f. , nato a Chioggia (VE) il 27 maggio 1986 e residente in Arzergrande (PD), INDIRIZZO qui rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOMEConvenuto–
In punto: opposizione a precetto
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis:
nel merito: dichiarare l’illegittimità ed inefficacia del precetto notificato il 26.07.2022, dichiarando che il sig. non ha diritto a procedere ad esecuzione nei confronti RAGIONE_SOCIALE. chiede la concessione dei termini come per legge.
” Per le parti convenuta:
“rigettare l’opposizione, in quanto infondata, con condanna dell’opponente al rimborso delle spese di lite, vive e generali, onorari ed oneri accessori, ed al pagamento all’opposto di una somma, da quantificarsi in via equitativa, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 96 c.p.c.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio per contestare la legittimità dell’atto di precetto notificatogli in data 26.7.2022 essendo stata preannunciata l’esecuzione di una sentenza del Giudice penale non definitiva. In particolare, parte attrice ha rilevato che il dispositivo della sentenza della Corte d’Appello di Venezia e il successivo precetto sono stati notificati prima che le motivazioni della sentenza di secondo grado venissero depositate e, quindi, prima del passaggio in giudicato della pronuncia.
Parte convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha rilevato che è stato condannato da parte del Tribunale di Venezia per il reato di truffa;
con la medesima pronuncia il Tribunale di Venezia ha condannato a restituire a la somma indebitamente incassata, oltre agli interessi ed alle spese di lite.
Parte convenuta ha inoltre rappresentato che la sentenza di primo grado è stata confermata, con riferimento alle statuizioni civili, dalla Corte d’Appello di Venezia con la sentenza n. 912 del 11.3.2022 (r.g. app. n. 1535/2021), la quale ha provveduto altresì sulle spese del giudizio di appello.
Con ordinanza in data 20.1.2024 è stata rigettata l’istanza di sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo.
In data 17.5.2023 sono stati assegnati i termini ex art. 183, comma sesto, cpc.
All’udienza del 10.07.2024, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe, con assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da parte attrice deve essere rigettata.
L’esecutività dei capi civili della sentenza d’appello, tra cui quelli relativi alla rifusione delle spese di costituzione di parte civile, deriva espressamente dall’art. 605, secondo comma, c.p.p. secondo cui “Le pronunce del giudice d’appello sull’azione civile sono immediatamente esecutive”.
conseguente declaratoria da parte del giudice di primo grado, le statuizioni civili contenute nella sentenza di secondo grado sono, per effetto della norma poc’anzi citata, provvisoriamente esecutive.
Di tal ché, si deve ritenere che l’imputato sia tenuto al pagamento delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno e di tutte quelle accessorie liquidate a titolo di spese di costituzione della parte civile a prescindere dal passaggio in giudicato della relativa sentenza e a prescindere dal deposito della motivazione, per effetto della sola lettura del dispositivo.
Con riferimento a tale questione viene in rilievo quanto statuito da Cass. civ. Sez. III Sent. , 09/03/2017, n. 6022 secondo cui “Per l’esecuzione forzata della condanna provvisionale pronunziata dal giudice penale e sufficiente la notificazione del solo dispositivo, della quale tiene il posto anche la lettura in udienza se la parte è presente o deve considerarsi tale, non occorrendo invece attendere il deposito delle motivazioni né, tantomeno, procedere alla notificazione del provvedimento comprensivo delle ragioni della decisione.
” Nel caso di specie, la Corte d’Appello, oltre a confermare le statuizioni civili di cui alla sentenza del Tribunale di Venezia (risarcimento del danno e spese di primo grado) ha condannato altresì l’imputato al pagamento delle spese relative al grado di appello, sicché il precetto notificato in data 26.7.2022 comprensivo di condanna alla restituzione della somma di euro 9.625,00 oltre interessi, spese di primo e secondo grado di giudizio (euro 4.090,32 ed euro 2.340,00) oltre accessori, ulteriori spese successive al grado d’appello e interessi si deve ritenere esente da vizi. Concludendo, l’opposizione deve essere rigettata con conseguente condanna di parte attrice opponente alla refusione delle spese processuali come liquidate in dispositivo, tenuto conto altresì della rinuncia al gratuito patrocinio.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c. attesa la peculiarità della vertenza
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalle parti in epigrafe, così decide:
– rigetta le domande attoree;
– condanna alla rifusione nei confronti di parte convenuta delle spese di lite, che liquida in € 3.397,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge.
Venezia, 2 ottobre 2024 IL GIUDICE
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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