L’utilizzo del termine gara in luogo di asta nella disposizione di cui all’art. 353 c. p. è chiaramente indicativo dell’intenzione del legislatore di sanzionare non solo le turbative materiali allo svolgimento delle procedure di incanto, ma tutte le condotte tipiche che si inseriscono nell’ambito della procedura, falsandone l’esito.
L’utilizzo del termine gara in luogo di asta nella disposizione di cui all’art. 353 c.p. è chiaramente indicativo dell’intenzione del legislatore di sanzionare non solo le turbative materiali allo svolgimento delle procedure di incanto, ma tutte le condotte tipiche che si inseriscono nell’ambito della procedura, falsandone l’esito.
Trattandosi, invero, di una fattispecie a formazione progressiva che si sviluppa attraverso la creazione di un vincolo di indisponibilità, e procede, mediante l’indizione della gara, con l’aggiudicazione provvisoria del bene a seguito della formulazione delle offerte (e il successivo ed eventuale incanto) e la successiva vendita, che sostanzia e perfeziona la vicenda traslativa, è proprio alla vendita definitiva che deve aversi riguardo per determinare il confine giuridico della gara tipizzata dalla norma.
Ciò, del resto, è confermato dalle stesse disposizioni del codice di procedura civile, che riconducono sotto un unico alveo le disposizioni relative all’incanto, all’aggiudicazione provvisoria, nonché alla successiva assegnazione definitiva (condizionata a diversi adempimenti), separandone, invece, solo la fase relativa alle operazioni di vendita.
Ulteriore conferma deriva anche dal fatto che le eventuali opposizioni all’aggiudicazione di un bene oggetto di una procedura esecutiva immobiliare possono essere fatte valere, salvo la prova della collusione del debitore con l’aggiudicatario, sino al perfezionamento della vicenda traslativa, vale a dire sino alla vendita del bene, momento giuridico-temporale successivo all’aggiudicazione provvisoria che si conclama nell’emissione da parte del giudice dell’esecuzione del decreto di trasferimento dell’immobile dal debitore esecutato all’aggiudicatario definitivo.
Del resto, ridurre l’ambito applicativo della disposizione in esame al solo momento dell’asta significherebbe vanificare le finalità di tutela perseguite dal legislatore, che non possono ricondursi esclusivamente alla protezione del momento in cui vengono effettuate le offerte, ma pervadono l’intera procedura di vendita e assegnazione, ove è prevalente l’interesse di carattere pubblicistico volto alla soddisfazione dei crediti nell’ottica del rispetto della par condicio creditorum (al fine di realizzare compiutamente ed autoritativamente la responsabilità patrimoniale del debitore di cui all’art. 2740 c.c.), alla tutela della certezza del diritto e ad assicurare l’utilità sociale.
Cassazione Penale, Sezione Seconda, Sentenza n. 28388 ud. 21/04/2017 – deposito del 08/06/2017
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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