Equitalia, cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese, Agenzia delle Entrate-Riscossione, successione nei singoli rapporti facenti capo alle precedenti concessionarie del servizio di riscossione.
Equitalia – Sul piano processuale alla nuova società appare correlato un effetto di successione non nel processo, ex art. 110 c.p.c., ma nei singoli rapporti facenti capo alle precedenti concessionarie del servizio di riscossione.
Il primo comma dell’art. 1 del D.L. 193/2016 prevede che “A decorrere dal 1 luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte. Le stesse sono cancellate d’ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che si esperita alcuna procedura di liquidazione…”.
Il secondo comma dell’art. 1 del D.L. 193/2016 dispone che “dalla data di cui al comma 1, l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, di cui all’art. 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, riattribuito all’Agenzia delle Entrate di cui all’articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è svolto dall’ente strumentale di cui al comma 3”.
Il terzo comma, espressamente richiamato dalla precedente disposizione normativa, recita “Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito un ente pubblico economico, denominato Agenzia delle entrate-Riscossione sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze. L’Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l’attività dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, secondo i principi di trasparenza e pubblicità. L’ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L’ente ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione”.
Sul piano processuale alla nuova società appare correlato un effetto di successione non nel processo, ex art. 110 c.p.c., ma nei singoli rapporti facenti capo alle precedenti concessionarie del servizio di riscossione.
Tale effetto rimanda alla successione ex lege nei rapporti controversi ex art. 111 c.p.c..
In base all’art. 110 c.p.c., la successione nel processo è circoscritta all’ipotesi del “venir meno della parte per morte o per altra causa”; mentre, ove una norma abbia concepito un nuovo soggetto giuridico come destinatario di un trasferimento di funzioni e di attribuzioni altrimenti prima conferite (come è accaduto, per esempio, quanto al rapporto tra il Ministero delle finanze, confluito nel Ministero dell’economia e delle finanze, e le agenzie fiscali, su cui v. sez. un. n. 3116-06 e con riferimento al trasferimento di funzioni delle precedenti concessionarie ad Equitalia s.p.a., v. Cass. 7318/2014), non si è dinanzi a una situazione rilevante ex art. 110 c.p.c., ma a una vicenda traslativa di posizioni attive e passive specificamente determinate.
Nella specie vi è stata una successione nell’universalità dei rapporti facenti capo al soggetto inizialmente considerato, con trasferimento dei rapporti pendenti (art. 111 c.p.c.), nel caso specifico concernenti lo svolgimento della funzione disciplinata dalla legge.
Cassazione Civile, Sezione Quinta Tributaria, Ordinanza n. 15869 del 15/06/2018
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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