Il divieto di ammissione della prova testimoniale nel giudizio innanzi alle Commissioni Tributarie (peraltro già previsto nella analoga disposizione contenuta nell’art.
Il divieto di ammissione della prova testimoniale nel giudizio innanzi alle Commissioni Tributarie (peraltro già previsto nella analoga disposizione contenuta nell’art. 35 c. 5 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636) si riferisce alla prova testimoniale quale prova da assumere nel processo con le garanzie del contraddittorio e non implica, pertanto, l’impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell’Amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento anche sul conto di un determinato contribuente (art. 32 c. 1 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza n. 10586 del 13 maggio 2011
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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