64, comma 2, d. p. r. 600 del 29 settembre 1973, che disciplina il giudizio di accertamento dell’imposta nel caso di sostituzione, dimostra che il soggetto passivo della stessa rimane il sostituito, atteso che al sostituto è soltanto riconosciuta una eccezionale facoltà di intervenire nel processo. Da tutto quanto, è pertanto facilmente ricavabile il seguente principio: “Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art.
L’art. 64, comma 2, d.p.r. 600 del 29 settembre 1973, che disciplina il giudizio di accertamento dell’imposta nel caso di sostituzione, dimostra che il soggetto passivo della stessa rimane il sostituito, atteso che al sostituto è soltanto riconosciuta una eccezionale facoltà di intervenire nel processo.
Di qui la fondamentale illazione per cui il dovere di versamento della ritenuta d’acconto costituisce un’obbligazione autonoma, rispetto all’imposta; un’obbligazione che la legge ha posto solamente a carico del sostituto, a mezzo degli artt. 23 ss. d.p.r. 600 cit.; e che trova la sua causa nel corrispondente obbligo di rivalsa stabilito dall’art. 64, comma 1, d.p.r. 600 cit.
La lettura appare coerente con l’art. 35 d.p.r. n. 602 del 29 settembre 1973, che prevede la solidarietà soltanto quando il sostituto non abbia versato l’acconto; con ciò chiaramente escludendo che, fuori dall’ipotesi di inadempimento del sostituto, il sostituito possa in via solidale essere tenuto al pagamento dell’acconto dell’imposta; venendosi così a confermare l’assunto che l’autonoma obbligazione di versamento dell’acconto è stata, dai rammentati artt. 23 ss. d.p.r. 600 cit., posta unicamente a carico del sostituto.
Peraltro, la speciale fattispecie di solidarietà del sostituito per l’obbligazione di versamento dell’acconto d’imposta, in caso di inadempimento del sostituto, viene dall’art. 35 d.p.r. n. 602 cit. espressamente condizionata alla circostanza che non siano state operate le ritenute.
L’appena veduta condizione è in perfetta coerenza con quanto previsto dall’art. 22 d.p.r. n. 917 del 22 dicembre 1986 che, in modo esattamente speculare, riconosce al sostituito il contrapposto diritto allo scomputo delle ritenute operate dal primo.
In effetti, sarebbe stato legislativamente contraddittorio riconoscere il diritto allo scomputo, ma assoggettare il sostituito in via solidale alla riscossione delle somme scomputate.
Da tutto quanto, è pertanto facilmente ricavabile il seguente principio: “Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 d.p.r. n. 602 cit. è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuare le ritenute”.
Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 10378 del 12/04/2019
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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