Il Congresso dei Poteri Locali e Regionali del consiglio d’Europa, Sottolineando che gli eletti locali e regionali esercitano le loro funzioni nel quadro della legge e conformemente al mandato che è stato loro affidato dagli elettori, e che sono responsabili nei confronti della popolazione locale o regionale nel suo complesso, ivi compreso nei confronti degli elettori che non hanno votato per essi; Considerando che il rispetto dei termini del mandato degli elettori va di pari passo con il rispetto delle norme etiche; Profondamente allarmato dal moltiplicarsi degli scandali giudiziari in cui sono implicati responsabili politici a motivo di atti commessi nell’esercizio delle loro mansioni e constatando che il livello locale e regionale non sfugge a questo fenomeno; Convinto che la promozione dei Codici di condotta destinati agli eletti locali e regionali permetterà di accrescere la fiducia fra la classe politica locale e regionale e i cittadini; Persuaso che questo legame di fiducia sia indispensabile affinché un eletto possa portare a buon fine la propria missione; Constatando che i dispositivi legislativi sono sempre più completati da Codici di comportamento in vari settori quali le relazioni commerciali, le relazioni bancarie, l’amministrazione; Stimando che spetti agli eletti locali e regionali assumere un comportamento analogo nelle loro sfere di competenza; Persuaso che la definizione degli obblighi etici che gravano sugli eletti locali e regionali in un Codice di condotta permetterà di chiarire il loro ruolo e la loro missione e di riaffermare l’importanza di quest’ultima; Convinto che tale Codice deve prevedere in maniera più estesa possibile l’insieme dell’azione dell’eletto; Sottolineando che la definizione di regole di comportamento implica il rispetto degli imperativi etici; Ricordando parimenti che il ripristino di un clima di fiducia rende necessario il coinvolgimento della società civile intesa complessivamente e sottolineando al riguardo il ruolo dei cittadini stessi e dei mass media ; Ribadendo infine che l’imposizione dei doveri non è concepibile senza la concessione di garanzie che permettano agli eletti locali e regionali di svolgere il loro mandato e ricordando al riguardo le disposizioni pertinenti contenute in tale senso nella Carta europea dell’Autonomia locale e nella bozza di Carta europea dell’Autonomia regionale; Prendendo in considerazione i testi in vigore all’interno degli Stati membri e i lavori internazionali pertinenti, propone il seguente Codice di condotta circa l’integrità degli eletti locali e regionali: TITOLO I – CAMPO D’APPLICAZIONE Articolo 1 – Definizione dell’eletto Ai fini del presente Codice, il termine “eletto” designa qualsiasi responsabile politico che eserciti un mandato locale o regionale conferitogli mediante elezione primaria (elezione da parte del corpo elettorale) o secondaria (elezione a funzioni esecutive da parte del consiglio locale o regionale). Articolo 2 – Definizione delle funzioni Ai fini del presente Codice, il termine “funzioni” designa il mandato conferito tramite elezione primaria o secondaria e l’insieme delle funzioni esercitate dall’eletto in virtù di detto mandato primario o secondario. Articolo 3 – Oggetto del Codice L’oggetto di questo codice consiste nello specificare norme di comportamento che gli eletti sono supposti osservare nello svolgimento delle loro funzioni e nell’informare i cittadini circa le norme di comportamento che possono a buon diritto aspettarsi dagli eletti. TITOLO II – PRINCIPI GENERALI Articolo 4 – Primato della legge e dell’interesse generale Gli eletti seggono in virtù della legge e debbono in qualunque momento agire conformemente ad essa. Nell’esercizio delle sue funzioni, l’eletto persegue l’interesse generale e non esclusivamente il proprio interesse personale diretto o indiretto, o l’interesse particolare di persone o di gruppi di persone allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto . Articolo 5 – Obiettivi dell’esercizio del mandato L’eletto garantisce un esercizio diligente, trasparente e motivato delle proprie funzioni. Articolo 6 – Esercizio del mandato Nell’esercizio delle sue funzioni, l’eletto rispetta le competenze e le prerogative di qualsiasi altro mandatario politico o dipendente pubblico. Si astiene dall’incitare o dal concorrere e si oppone alla violazione dei principi enumerati nel presente titolo, da parte di qualsiasi altro incaricato politico o dipendente pubblico nell’esercizio delle sue funzioni. TITOLO III – OBBLIGHI SPECIFICI Capitolo I – Accesso alla funzione Articolo 7 – Regole in materia di campagna elettorale La campagna elettorale del candidato è volta a diffondere e a spiegare il programma politico del candidato stesso. Egli si astiene dall’ottenere qualsiasi suffragio con mezzi che non siano la persuasione o il convincimento. In particolare, si astiene dal cercare di ottenere suffragi con la diffamazione degli altri candidati, con la violenza e/o con le minacce, con la manipolazione delle liste elettorali e/o dei risultati della votazione, nonché con la concessione di vantaggi o di promesse di vantaggi. Capitolo 2 – Esercizio della funzione Articolo 8 – Clientelismo L’eletto si astiene dall’esercitare le proprie funzioni o di utilizzare le prerogative legate alla sua carica nell’interesse particolare di individui o di gruppi di individui allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto. Articolo 9 – Esercizio di competenze a proprio vantaggio L’eletto si astiene dall’esercitare le proprie funzioni o di utilizzare le prerogative connesse con la sua carica in vista del proprio interesse particolare personale diretto o indiretto. Articolo 10 – Conflitto d’interesse Quando vi siano degli interessi personali diretti o indiretti nelle pratiche che sono oggetto di un esame da parte del consiglio o di un organo esecutivo (locale o regionale), l’eletto s’impegna a dichiarare questi interessi prima della deliberazione e della votazione. L’eletto si astiene dal prender parte a qualsiasi delibera o votazione che abbia come oggetto un interesse personale diretto o indiretto. Articolo 11 – Cumulo L’eletto si sottopone a qualsiasi regolamentazione in vigore volta a limitare il cumulo dei mandati politici. L’eletto si astiene dall’esercitare altri incarichi politici che gli impediscono di esercitare il proprio mandato di eletto locale o regionale. L’eletto si astiene dall’esercitare delle cariche, professioni, mandati o incarichi che suppongono un controllo sulle sue funzioni di eletto o che, secondo le sue funzioni di eletto, avrebbe il compito di controllare. Articolo 12 – Esercizio delle competenze discrezionali Nell’esercizio delle sue competenze discrezionali, l’eletto si astiene dal concedersi un vantaggio personale diretto o indiretto, o dal concedere un vantaggio a una persona o a un gruppo di persone, allo scopo di ottenere un vantaggio personale diretto o indiretto. Integra alla sua decisione una motivazione circostanziata che riprenda l’insieme degli elementi che hanno determinato la sua decisione, e in particolare le disposizioni della regolamentazione applicabile, come anche gli elementi che dimostrano la conformità della sua decisione a questa regolamentazione. In assenza di regolamentazione, la sua motivazione comprende gli elementi che dimostrano il carattere proporzionato, equo e conforme all’interesse generale della sua decisione. Articolo 13 – Divieto di corruzione Nell’esercizio delle sue funzioni, l’eletto si astiene da qualsiasi tipo di comportamento di corruzione attiva o passiva quale definito nella regolamentazione penale nazionale o internazionale vigente. Articolo 14 – Rispetto della disciplina di bilancio e finanziaria L’eletto si impegna a rispettare la disciplina di bilancio e finanziaria, garanzia della buona gestione del pubblico denaro, così com’è definita dalla legislazione nazionale pertinente in vigore. Nell’esercizio delle sue funzioni, l’eletto si astiene da ogni atto destinato a deviare dal loro scopo i fondi e/o le sovvenzioni pubbliche. Si astiene da qualsiasi azione il cui obiettivo consista nell’utilizzare a scopi personali diretti o indiretti fondi e/o sovvenzioni pubbliche. Capitolo 3 – Cessazione di funzioni Articolo 15 – Divieto di assicurarsi preventivamente alcuni incarichi Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’eletto si astiene dal prendere provvedimenti che gli assicurino un vantaggio personale professionale futuro, dopo cessazione delle sue funzioni; – in seno a entità pubbliche o private che si trovavano sotto il suo controllo durante l’esercizio delle sue funzioni; – in seno a entità pubbliche o private con le quali ha allacciato rapporti contrattuali durante l’esercizio delle sue funzioni; – in seno a entità pubbliche o private che sono state create durante l’esercizio delle sue funzioni e in virtù di esse. TITOLO IV – MEZZI CONTROLLO Capitolo 1 – Accesso alla carica Articolo 16 – Limitazione e dichiarazione delle spese elettorali Nell’ambito della sua campagna elettorale, il candidato limita l’ammontare delle sue spese elettorali in maniera proporzionata e ragionevole. Attua tutti i provvedimenti imposti dalla regolamentazione in vigore volti a render pubblica l’origine e l’importo degli introiti utilizzati durante la campagna elettorale, nonché la natura e l’importo delle sue spese. In mancanza di regolamentazione vigente, comunica questi dati su semplice richiesta. Capitolo 2 – Esercizio della funzione Articolo 17 – Dichiarazione d’interesse L’eletto attua diligentemente ogni provvedimento imposto dalla regolamentazione in vigore volto a render pubblico o a controllare i suoi interessi personali diretti o indiretti, i mandati, le funzioni e professioni che esercita o l’evoluzione della sua situazione patrimoniale. In mancanza di regolamentazione vigente, comunica questi dati su semplice richiesta. Articolo 18 – Rispetto dei controlli interni ed esterni Nell’esercizio delle sue funzioni, l’eletto si astiene dall’ostacolare l’esercizio di un controllo motivato e trasparente dell’esercizio delle sue funzioni da parte delle autorità di controllo interno o esterno competenti. Attua diligentemente le decisioni esecutorie o definitive di questa autorità. La motivazione delle decisioni o degli atti che sono sottoposti a queste autorità di controllo si accompagna alla menzione espressa dell’esistenza di questi controlli e della precisa identificazione delle autorità competenti. TITOLO V – RAPPORTI CON I CITTADINI Articolo 19 – Pubblicità e motivazione delle decisioni L’eletto è responsabile per la durata del suo mandato nei confronti della popolazione locale nel suo complesso. L’eletto abbina ogni decisione di fare o di non fare ad una motivazione circostanziata che riprenda l’insieme degli elementi su cui si basa e in particolare le disposizioni della regolamentazione applicabile, come anche gli elementi che dimostrano la conformità della sua decisione a questa regolamentazione. In caso di confidenzialità, la deve motivare, sviluppando gli elementi che impongono detta confidenzialità. Risponde diligentemente a qualsiasi richiesta procedente dai cittadini relativa allo svolgimento delle sue mansioni, alla loro motivazione o al funzionamento dei servizi di cui è responsabile. Incoraggia e sviluppa ogni provvedimento che favorisca la trasparenza delle sue competenze, dell’esercizio delle sue competenze e del funzionamento dei servizi di cui ha la responsabilità. TITOLO VI – RAPPORTI CON L’AMMINISTRAZIONE Articolo 20 – Assunzione del personale L’eletto s’impegna ad impedire ogni reclutamento di personale amministrativo basato su principi che non siano il riconoscimento dei meriti e delle competenze professionali e/o a scopi diversi dai bisogni del servizio. In caso di reclutamento o di promozione del personale, l’eletto prende una decisione obiettiva, motivata e diligente. Articolo 21 – Rispetto della missione dell’amministrazione Nel contesto dell’esercizio delle sue funzioni, l’eletto rispetta la missione affidata all’amministrazione di cui responsabile, senza pregiudizio dell’esercizio legittimo del suo potere gerarchico. Si astiene dal chiedere o dall’esigere da parte di un pubblico dipendente l’esecuzione di qualsiasi atto o qualsiasi astensione da cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto, o che permetta un vantaggio a persone o a gruppi di persone allo scopo di ottenere un vantaggio personale diretto o indiretto. Articolo 22 – Valorizzazione della missione dell’amministrazione Nell’ambito dell’esercizio delle sue mansioni, l’eletto fa in modo di valorizzare il ruolo e gli incarichi della sua amministrazione. Incoraggia e sviluppa ogni provvedimento volto a favorire un miglioramento dei servizi di cui è responsabile, nonché la motivazione del loro personale. TITOLO VII – RAPPORTI CON I MASS MEDIA Articolo 23 L’eletto risponde in maniera diligente, sincera e completa a qualsiasi richiesta d’informazione da parte dei mass media per quanto riguarda l’esercizio delle sue funzioni, ad esclusione di informazioni confidenziali o di informazioni circa la vita privata dell’eletto o di un terzo. Incoraggia e sviluppa ogni misura che vada a favore della diffusione presso i mass media di informazione sulle sue competenze, sull’esercizio delle sue funzioni e sul funzionamento dei servizi che si trovano sotto la sua responsabilità. TITOLO VIII – INFORMAZIONE, DIFFUSIONE E SENSIBILIZZAZIONE Articolo 24 – Diffusione del Codice presso gli eletti L’eletto s’impegna ad aver letto e capito l’insieme delle disposizioni del presente Codice come pure le regolamentazioni cui fa riferimento e dichiara di avere la volontà di lasciarsi guidare dalle disposizioni del Codice. Articolo 25 – Diffusione del Codice presso i cittadini, i dipendenti e i mass media Incoraggia e sviluppa qualsiasi provvedimento volto a favorire la diffusione del presente Codice e la sensibilizzazione ai principi in esso elencati, presso i dipendenti di cui assume la responsabilità, presso i cittadini ed i mass media.
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?
Prenota un appuntamento.
La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.
Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.
Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.
Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.