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Disposizioni preliminari sulla stampa e il direttore responsabile

Sono considerate stampe o stampati, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici e fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione. Ogni stampato deve indicare il luogo e l’anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell’editore. I giornali, le pubblicazioni delle agenzie di informazioni e i […]

Pubblicato il 29 May 2009 in Legislazione

Sono considerate stampe o stampati, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici e fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione. Ogni stampato deve indicare il luogo e l’anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell’editore. I giornali, le pubblicazioni delle agenzie di informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare l’indicazione: del luogo e della data della pubblicazione;del nome e del domicilio dello stampatore;del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile. All’identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari. Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile, i quale deve essere cittadino italiano (o cittadino comunitario in base all’articolo 9 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) e possedere gli altri requisiti per l’iscrizione nelle liste elettorali politiche.. Qualora il direttore sia investito di mandato parlamentare deve essere nominato un vice direttore che assume la qualità di responsabile. Le disposizioni, concernenti il direttore responsabile, si applicano alla persona che assume la responsabilità ai sensi del comma precedente. Per poter pubblicare un giornale o altro periodico, il proprietario, se cittadino italiano residente in Italia, deve possedere gli altri requisiti per l’iscrizione nelle liste elettorali politiche. Se il proprietario è cittadino italiano residente all’estero, deve possedere gli altri requisiti per l’iscrizione nelle liste elettorali politiche. (Il proprietario può essere cittadino comunitario in base all’articolo 9 della legge 6 febbraio 1996, n. 52). Se si tratta di minore o di persona giuridica, i requisiti indicati devono essere posseduti dal legale rappresentante. I requisiti medesimi devono essere posseduti anche dalla persona che esercita l’impresa giornalistica, se essa è diversa dal proprietario.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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