Si riporta di seguito l’art. 10 del decreto leggen. 7 del 2007, convertito nella legge n. 40 del 2007, cd: “Bersani bis”. 1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonchè ad assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, in conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea. 2. Le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l’attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare allo sportello unico del comune, laddove esiste, o al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell’obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari. 3. Le attività di pulizia e disinfezione, di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 7 luglio 1997, n. 274, e successive modificazioni, e di facchinaggio di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 30 giugno 2003, n. 221, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività ai sensi della normativa vigente, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, e non possono essere subordinate a particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale. Sono fatti salvi, ove richiesti dalla normativa vigente, i requisiti di onorabilità e capacità economico-finanziaria. Per l’esercizio delle sole attività di facchinaggio non sono necessari i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 30 giugno 2003, n. 221. Resta salva la disciplina vigente per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione ed in ogni caso le attività professionali di cui al presente comma possono essere esercitate solo nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del lavoro e della salute ed in particolare del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o tossici. 4. Le attività di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dall’articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, e successive modificazioni, non possono essere subordinate all’obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normative regionali. Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o in archeologia o titolo equipollente, l’esercizio dell’attività di guida turistica non può essere negato, nè subordinato allo svolgimento dell’esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento. Al fine di migliorare la qualità dell’offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici, le regioni promuovono sistemi di accreditamento, non vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari siti, località e settori. Ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente non può essere negato l’esercizio dell’attività di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi. I soggetti abilitati allo svolgimento dell’attività di guida turistica nell’ambito dell’ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, nè abilitazione, sia essa generale o specifica. 5. L’attività di autoscuola è soggetta alla sola dichiarazione di inizio attività da presentare all’amministrazione provinciale territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, fatto salvo il rispetto dei requisiti morali e professionali, della capacità finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti dalla stessa normativa. All’articolo 123 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle province”. Al comma 3 dell’articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la parola: “autorizzazione” è sostituita dalle seguenti: “dichiarazioni di inizio attività” e le parole da: “e per la limitazione” a: “del territorio” sono soppresse. Al comma 11 dell’articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al primo periodo, le parole: “senza autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti prescritti” e le parole: “da euro 742 a euro 2.970” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 10.000 a euro 15.000”. I commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, sono abrogati. 5-bis. All’articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, le parole da: “Le persone fisiche” fino a: “comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare l’apposita dichiarazione di inizio attività. Il titolare”; b) al comma 5, primo periodo, le parole: “L’autorizzazione rilasciata a chi” sono sostituite dalle seguenti: “La dichiarazione può essere presentata da chi”; c) al comma 6, le parole: “L’autorizzazione non può essere rilasciata ai” sono sostituite dalle seguenti: “La dichiarazione non può essere presentata dai” e le parole: “e a coloro” sono sostituite dalle seguenti: “e da coloro”; d) al comma 13, primo periodo, le parole: “per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “per la dichiarazione di inizio attività”. 5-ter. All’articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 4, secondo periodo, le parole: “gestione diretta e personale dell’esercizio e dei beni patrimoniali” sono sostituite dalle seguenti: “proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’esercizio, nonche¨ la gestione diretta dei beni patrimoniali”, e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; nel caso di apertura di ulteriori sedi per l’esercizio dell’attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dell’idoneità tecnica” e il terzo periodo è soppresso. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5-quater. All’articolo 123, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: “o istruttore di guida” sono sostituite dalle seguenti: “e istruttore di guida con almeno un’esperienza biennale”. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 5-quinquies. All’articolo 123, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: “o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata” sono soppresse. 5-sexies. All’articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 8, alinea, le parole: “L’autorizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “L’attività dell’autoscuola”; al comma 9, alinea, le parole: “L’autorizzazione è revocata” sono sostituite dalle seguenti: “L’esercizio dell’autoscuola è revocato”; dopo il comma 9 è inserito il seguente: “9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest’ultimo è parimenti revocata l’idoneità tecnica. L’interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione”. 5-septies. All’articolo 123, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: “requisiti di idoneità” sono inserite le seguenti: “, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi,” e dopo le parole: “idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori” sono inserite le seguenti: “, cui si accede dopo la citata formazione iniziale”. Il Ministro dei trasporti dispone, conseguentemente, in materia con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more possono accedere all’esame di insegnante o istruttore coloro che hanno presentato la relativa domanda antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5-octies. All’articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 11 è inserito il seguente: “11-bis. L’istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal presente articolo costituisce esercizio abusivo dell’attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l’attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del presente articolo”. 5-novies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dei trasporti emana una o più direttive di revisione dell’esercizio dell’attività di autoscuola, con riguardo alle prescrizioni su locali e orari. 5-decies. Al fine di assicurare la trasparenza e il confronto dei corrispettivi richiesti dalle autoscuole per l’educazione stradale, l’istruzione e la formazione dei conducenti, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce un modello unificato nel quale ciascun esercizio riporta le tariffe praticate, depositandone copia presso la competente amministrazione provinciale, nonche¨ le modalità di esposizione e informazione per l’utenza. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5. 7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni, le province ed i comuni adeguano le disposizioni normative e regolamentari ai principi di cui ai commi da 2 a 5. 8. Dopo il quinto comma dell’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, è inserito il seguente: “L’iscrizione all’albo dei consulenti del lavoro non è richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attività dall’ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi.”. 9. All’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono soppresse le seguenti parole: “, a condizione che le relazioni di traffico proposte nei programmi di esercizio interessino località distanti più di 30 km da quelle servite da relazioni di traffico comprese nei programmi di esercizio dei servizi di linea oggetto di concessione statale. La distanza di 30 km deve essere calcolata sul percorso stradale che collega le case municipali dei comuni in cui sono ricomprese le località oggetto della relazione di traffico””.
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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