Lo scambio elettorale politico-mafioso è un reato del codice penale italiano, previsto dall’articolo 416 ter, inserito nel Libro Secondo, al Titolo V , Reati contro l’ordine pubblico. Si tratta di una fattispecie di reato specifica – distinta dal fenomeno del voto di scambio – riguardante i rapporti tra organizzazioni mafiose ed altri soggetti del contesto politico.