L’abrogazione è l’istituto mediante il quale il legislatore determina la cessazione ex nunc (non retroattiva) dell’efficacia di una norma giuridica. Si distingue dalla deroga (posta in essere da una norma speciale o eccezionale) in quanto una norma “derogata” resta in vigore per la generalità dei casi, mentre una norma abrogata cessa di produrre effetti giuridici. Si distingue dall’annullamento, che priva retroattivamente di efficacia una norma.