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Codice Civile
Codice Penale

accettazione

Con il termine accettazione si intende un atto prenegoziale recettizio, inteso come manifestazione di volontà affermativa che il destinatario della proposta rivolge a sua volta al proponente. Etimologicamente, il termine accettazione deriva dal latino accìpere, composto da ad càpere, laddove ad indica l’intenzione, il fine, e càpere significa prendere, nel senso complessivo di acconsentire ad una proposta. Deve essere in tutto conforme alla proposta. Un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta (art. 1326, comma 5, Codice civile). L’accettazione deve giungere al proponente nel termine da quest’ultimo stabilito o in quello necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi (ex art. 1326, comma 2, Codice civile). Si parla di accettazione tardiva quando l’accettazione giunge al proponente oltre il termine prestabilito. In tal caso, il proponente può decidere di ritenerla irrilevante o di ritenerla efficace. In entrambi i casi, il proponente deve darne avviso all’oblato (nel primo caso per un obbligo di informazione derivante dal più generale obbligo di buona fede nelle trattative contrattuali; nel secondo caso è la stessa legge che impone quest’onere, il cui mancato adempimento impedisce la conclusione del contratto). Il contratto è generalmente concluso quando il proponente ha conoscenza dell’accettazione o quando comunque l’accettazione giunge all’indirizzo del proponente, secondo il combinato disposto degli artt. 1326 co.1 e 1335.

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