La misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, disciplinata dall’art. 47 dell’ordinamento penitenziario (L. 354/1975), è una misura alternativa alla detenzione. Si attua con l’affidamento del condannato ad un servizio sociale fuori dall’istituto, per un periodo corrispondente alla pena da scontare. La misura può essere concessa soltanto in alcuni casi: ovvero ai condannati a pena detentiva non superiore a 3 anni(4 anni dal 2014) e purché l’osservazione della personalità del soggetto dia esito positivo e convinca dunque degli effetti rieducativi che potrebbero conseguirne. L’art. 47-quater O.P. estende l’applicazione dell’affidamento in prova al servizio sociale, anche oltre i limiti di pena previsti, nei confronti dei malati affetti da Aids conclamata che intendono intraprendere un programma di cura ed assistenza. La legge n. 165/1998 ha infine consentito l’affidamento in prova anche senza procedere all’osservazione in istituto, quando il condannato dopo la commissione del reato abbia tenuto una condotta tale da consentire la predetta valutazione positiva. La stessa legge 165 ha previsto inoltre una nuova disciplina per la concessione dell’affidamento in prova richiesto dopo l’inizio dell’esecuzione della pena, attribuendo la titolarità della sospensione della stessa al magistrato di sorveglianza e quella sul merito del provvedimento di concessione al tribunale di sorveglianza. Se il condannato rispetta gli obblighi indicati nel cosiddetto “verbale di affidamento”, per il periodo corrispondente alla pena (residua) da scontare, la pena ed ogni altro effetto penale si estinguono, altrimenti il Magistrato di sorveglianza sospende l’affidamento, ordinando l’immediato trasferimento in carcere; nel caso di piccole inosservanze, il Tribunale di Sorveglianza valuta dopo la fine del periodo quale parte della pena debba ritenersi come scontata. Il servizio sociale aiuta il soggetto nel reinserimento sociale nonché vigila affinché il comportamento dell’affidato sia conforme alle prescrizioni impartite. Le prescrizioni e modalità esecutive dell’affidamento possono essere modificate con decreto motivato da parte del magistrato di sorveglianza. Nel 2009 risultavano affidati ai servizi sociali 5.908 condannati (circa il 41% di coloro che accedono alle misure alternative) e 2.283 condannati tossicodipendenti .