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affrancazione

In diritto italiano, l’affrancazione è l’acquisto della proprietà da parte dell’enfiteuta mediante il pagamento di una somma di denaro. Il diritto di affrancazione è un diritto potestativo dell’enfiteuta: il concedente non può rifiutarsi di prestare il proprio consenso. Ove il concedente non consenta a liberare il suo fondo, e quindi a statuirgli la pienezza della proprietà, l’enfiteuta si rivolge al giudice ordinario per ottenere una sentenza costitutiva di affrancazione di fondo. La legge 18 dicembre 1970 n.1138, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1971, prevede all’art. 9, che l’affrancazione si possa realizzare mediante il pagamento di una somma pari a quindici volte l’ammontare del canone, modificando quindi la precedente disciplina codicistica, che prevedeva che la somma fosse pari a venti volte il canone.

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