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amministratore

Nell’ordinamento italiano, gli amministratori costituiscono l’organo cui è affidata la gestione dell’ente e la direzione dell’attività imprenditoriale. La legge (art. 2380-bis, comma 3 del codice civile) consente che l’organo amministrativo possa avere sia carattere unipersonale che collegiale. Nel secondo caso assume il nome di consiglio di amministrazione (cda). Quando si tratta di amministrazione collegiale, il numero dei componenti non è elemento essenziale dello statuto, potendo quest’ultimo determinare anche solamente il numero minimo e massimo (normalmente nello statuto compare anche una clausola che richiede il numero dispari dei componenti). Un amministratore può essere membro di più consigli di amministrazione, anche di società che non hanno relazioni in merito alla proprietà delle quote azionarie (assenza di partecipazioni incrociate o di una terza società “Capogruppo” che possiede quote delle altre). La pluralità di incarichi porta ad un conflitto di interessi evidente quando l’amministratore è membro e deve tutelare gli interessi economici opposti di due società, delle quali una acquisisce l’altra tramite un OPA, vende immobili, presta capitali.

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