L’apolidia (composto di alfa privativo e polis, “città” in greco) è la condizione dei soggetti privi di qualunque cittadinanza. Tali soggetti sono detti “apolidi”. Si diventa apolidi “per origine” o “per derivazione”: Si è apolidi per origine quando non si è mai goduto di diritti e non si è mai stati sottoposti ai doveri di nessuno Stato. Si diventa apolidi per derivazione a causa di varie ragioni, tutte conseguenti alla perdita di una pregressa cittadinanza e alla mancanza di una contestuale acquisizione di una nuova. Le ragioni possono essere: annullamento della cittadinanza da parte dello Stato, per ragioni etniche, di sicurezza o altro; perdita di privilegi acquisiti in precedenza (per esempio la cittadinanza acquisita per matrimonio); rinuncia volontaria alla cittadinanza. Si diventa apolidi in senso formale solo tramite rinuncia espressa alla propria cittadinanza naturale; i figli di apolidi si trovano tipicamente nella condizione di chi nasca in un territorio nazionale e normalmente questo basta per l’automatica acquisizione della cittadinanza dello Stato del luogo di nascita. In passato era anche ammissibile una forma di apolidia di tipo sanzionatorio, derivante dal venir meno della cittadinanza come pena accessoria collegata alla commissione di un illecito penale: l’Aquae et igni interdictio rientrava in questa ipotesi. Si pone spesso il problema internazional-privatistico di quale sia la legge regolatrice dello statuto personale dell’apolide. In assenza di cittadinanza, si adotta il criterio del domicilio e, in second’ordine, della residenza.