Nel ramo penalistico del diritto italiano l’appello è previsto e disciplinato nel codice di procedura penale dagli artt. 593 e seguenti. Assolve dal punto di vista tecnico sia la funzione di querela nullitatis nei confronti di sentenze nulle e/o annullabili, sia di gravame di sentenze valide ma ingiuste in fatto e in diritto. L’art. 593 introduce questa impugnazione come: Questo articolo ha subito negli ultimi anni modifiche continue e turbolente, cambiando radicalmente dal 2006 al 2008 prima con l’opera legislativa della Legge Pecorella, poi con gli interventi pesanti della Corte Costituzionale che l’hanno quasi interamente riportato alla forma originale.