L’appello nel processo civile e penale costituisce una species dell’insieme generale delle impugnazioni; tale istituto viene contemplato dal codice di procedura civile agli artt. 339 e successivi e dal codice di procedura penale agli artt. 570 e segg. Nella terminologia meno tecnicistica è una opposizione a una prima sentenza sfavorevole da parte di una delle parti in causa, cioè in una non accettazione della sentenza, che mira a un nuovo esame della controversia. L’istituto è disciplinato anche dal diritto amministrativo.