Gli alimenti sono, in generale, le prestazioni di assistenza materiale dovute per legge alla persona che si trovi in stato di bisogno economico, anche se per propria colpa. Tali prestazioni rientrano tra gli obblighi di solidarietà familiare (nell’ordinamento italiano, artt. 433 e ss. del codice civile). Secondo la norma civile, sono tenuti all’obbligazione alimentare, nell’ordine, i seguenti soggetti: il coniuge (quando non sussiste l’obbligo di mantenimento ovvero il coniuge separato con addebito ed il coniuge divorziato che abbia ricevuto la somma capitalizzata dell’assegno di divorzio); i figli, anche se adottivi, e in loro mancanza i discendenti prossimi; i genitori e in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; i generi e le nuore; i suoceri; i fratelli e le sorelle germani; i fratelli e le sorelle unilaterali. L’obbligo di corrispondere gli alimenti spetta al soggetto che si trova nel grado più vicino, secondo l’ordine sopra indicato. Nell’ipotesi in cui vi siano più persone nello stesso grado, tale obbligo si divide in proporzione delle loro condizioni economiche. Sono inoltre tenuti all’obbligazione alimentare i seguenti soggetti: il donatario, con precedenza su tutti gli altri obbligati, ma non oltre il beneficio tratto dalla donazione ricevuta; il coniuge cui sia imputabile la nullità del matrimonio, in favore dell’altro coniuge di buona fede, se non ci sono altri obbligati. Infine gli alimenti sono dovuti anche dai genitori al figlio non riconoscibile, se divenuto maggiorenne e si trova in stato di bisogno. L’obbligo di solidarietà verso l’altro coniuge decade nel caso di tentato uxoricidio o di separazione di fatto non legale, come nella fattispecie di abbandono del tetto coniugale. L’obbligo di mantenimento da parte di entrambi i genitori sussiste verso tutti i figli naturali (Costituzione, art. 29), anche a seguito di concepimento con dolo o colpa grave per mancata adozione (ed eventuale inganno del partner) delle misure contraccettive da parte della donna. Per gli obblighi di mantenimento tra coniugi, l’art. 5 Legge n. 898/1970, come modificato dall’art. 10 Legge n. 74/1987, stabilisce che l’assegno è dovuto al coniuge privo di mezzi adeguati o che comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. È sufficiente una delle due condizioni: per cui l’assenza di adeguati mezzi economici motiva l’assegno di mantenimento, a prescindere dalla condotta e dalla capacità lavorativa e reddituale potenziali del coniuge beneficiario. L’assegno di mantenimento del coniuge separato o divorziato: è deducibile dal reddito imponibile (per chi lo paga); l’assegno è reddito imponibile per chi lo percepisce. Invece, riguardo l’assegno per il mantenimento dei figli: non è deducibile dal reddito di chi lo paga; non costituisce reddito imponibile per chi lo incassa.