L’azione di reintegrazione, (o spoglio), nell’ordinamento giuridico italiano, rientra nella categoria delle azioni a difesa del possesso, ad essa è legittimato chiunque sia stato con violenza, anche non fisica, oppure occultatamente spogliato del possesso ed è volta ad ottenere la reintegrazione nel possesso stesso. E’ regolata dall’articolo 1168 del codice civile italiano.