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azione esecutiva

L’azione (civile) spetta ad un soggetto giuridico per la realizzazione di un diritto soggettivo di cui lo stesso è titolare. Tra i vari tipi di azioni nominate annoveriamo, tra le altre, l’azione esecutiva. Essa è da intendersi quale azione destinata a realizzare, qualora non vi sia l’adempimento spontaneo del debitore, l’ottemperanza al giudicato – o al titolo esecutivo più in generale – tramite un adempimento coattivo o forzoso, garantito dall’ordinamento giuridico. L’azione di esecuzione del giudicato è dunque un particolare tipo di azione esecutiva, che assolve ad una funzione di tutela cosiddetta “conformativa”, fondata su un principio costituzionale: il principio della effettività della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini, correlato alla garanzia di cui all’art. 24 della Costituzione. L’azione esecutiva si realizza mediante il processo esecutivo che – così come quello di cognizione, nel quale è prevista la forma della sentenza anche per stabilire la regolarità del procedimento e la conseguente possibilità della pronuncia in merito – rappresenta l’esigenza di porre in essere una sequenza procedimentale e legale di atti governati dal Giudice. Il processo di esecuzione, quale procedura esecutiva individuale, va distinto dalle procedure concorsuali e da quelle collettive (class action). Il processo esecutivo è in sostanza rivolto alla soddisfazione dell’interesse del creditore, che deve ottenere la soddisfazione dei propri interessi nel quadro e con le garanzie dell’ordinamento giuridico, con le modalità previste dal giudice. Si affianca al processo di cognizione, diversamente rivolto all’accertamento del diritto, all’ottenimento di una sentenza di condanna ovvero alla costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto giuridico. Il processo esecutivo presuppone l’esistenza di un valido titolo esecutivo. Il processo esecutivo, e perciò l’azione esecutiva che con esso si esercita, è imperniato, come è noto, sul titolo esecutivo, il quale – costituendo la condizione necessaria perché sia fornita la tutela giudiziaria esecutiva – elimina ulteriori indagini immediate di accertamento. Esiste, però, un sistema di tutela – non solo per il debitore, ma anche per il creditore e per qualsiasi terzo che possa essere coinvolto nell’esecuzione – al fine di stabilire se l’azione esecutiva sia esercitata: a) a tutela di un diritto esistente e dai (e contro i) soggetti legittimati; b) secondo le regole che ne disciplinano lo svolgimento; c) sui beni del debitore (ovvero dei terzi legittimamente assoggettati all’esecuzione). Tale sistema di tutele è rappresentato delle opposizioni esecutive (all’esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo all’esecuzione), le quali costituiscono «rimedi giudiziali di fronte ad esecuzione minacciata o pendente, la quale sia materialmente o processualmente illegittima, e introducono processi di cognizione strutturalmente autonomi rispetto al processo di esecuzione, ma funzionalmente ad esso collegati, in quanto destinati a produrre effetti sul suo corso». Esse dunque non possono proporsi prima dell’inizio dell’esecuzione né quando l’esecuzione sia terminata. Inoltre l’opposizione agli atti, e solo essa, non si risolve un semplice incidente del processo esecutivo, ma in un vero e proprio giudizio (incidentale) di cognizione. Il processo esecutivo si conclude normalmente con l’espropriazione forzata.

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