Prevista nell’ordinamento italiano dall’articolo 2900 del codice civile, l’azione surrogatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, che consiste nel potere del creditore (surrogante) di sostituirsi al debitore (surrogato) nell’esercizio di diritti che quest’ultimo vanta verso terzi e che trascura di far valere. Non è quindi una azione giudiziaria del creditore verso il terzo, ma un potere sostitutivo (fondato su una “legittimazione sostitutiva”). La surrogatoria ha i seguenti presupposti: credito del surrogante, inerzia del debitore nell’esercizio dei propri diritti verso i terzi, pericolo d’insolvenza del debitore stesso. La surrogatoria può avere per oggetto i diritti di credito ed i diritti potestativi del debitore, di contenuto patrimoniale e non strettamente personali. Essendo un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, la surrogatoria mira a mantenere, nel patrimonio del debitore, beni sufficienti per l’adempimento: a tal fine il creditore può agire verso i terzi oggetto di pretesa da parte del debitore inerte per acquisire al patrimonio di costui risultati economicamente utili (mira cioè ad ottenere un risultato che può essere acquisitivo, rafforzativo, accertativi, preventivo, cautelare). Il surrogante, vista la natura e la finalità dell’istituto, non può esigere per sé la prestazione, ma può pretendere che venga eseguita a vantaggio del debitore surrogato, altrimenti, se potesse richiederla per sé stesso, ci troveremmo in una sorta di esecuzione forzata di stampo privato, senza garanzie per il debitore. Non sono comunque mancate dottrine, che considerano il creditore surrogante legittimato a ricevere la prestazione. L’esperimento vittorioso della surrogatoria non attribuisce al creditore particolari diritti sul bene che entra nel patrimonio del debitore: se ne ricorrono i presupposti, può, contestualmente all’esperimento dell’azione surrogatoria, chiederne il sequestro od il pignoramento. La surrogatoria è quindi un potere di esercitare i diritti altrui a tutela di un interesse proprio del surrogante (non è quindi una sostituzione, perché non mira a tutelare l’interesse del surrogato): si parla allora di diritto sostitutivo potestativo. La posizione dell’attore in surrogazione è quella del sostituto processuale, cioè di colui che, in via eccezionale, può far valere in nome proprio un diritto altrui.