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bando di gara

Nell’ordinamento italiano il bando di gara è l’atto amministrativo generale con il quale la pubblica amministrazione rende nota l’esistenza di una procedura ad evidenza pubblica e ne disciplina lo svolgimento. Attraverso il bando viene esternata e pubblicizzata la determinazione di contrarre. La natura del bando è ancora incerta: secondo una dottrina amministrativistica si ritiene che questo possa essere un’offerta al pubblico (art. 1336 c.c.), mentre secondo un’altra si pensa sia assimilabile ad una invitatio ad offerendum, ossia un invito a fare un’offerta (le parti si invertono e la proposta non viene dall’amministrazione ma dalla controparte). Il bando deve contenere indicazioni circa la formulazione dell’offerta: durata, importo, criteri per la scelta e i requisiti, termini e documenti da presentare. Queste clausole si ritengono vincolanti per l’amministrazione che, una volta pubblicato il bando, non può cambiarle. Tuttavia ciascuna amministrazione può introdurre clausole specifiche, che vincolano l’amministrazione, il seggio di gara, le imprese partecipanti. In questo senso si dice che il bando costituisce la lex specialis del procedimento. Categoria:Diritto amministrativo italiano

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