In Italia viene definita imbarcazione una generica unità galleggiante avente dimensioni inferiori ai 24 m (limite dimensionale oltre il quale si parla invece di nave) e superiori ai 10 m (sotto i quali si parla invece di natante), indipendentemente dai sistemi di propulsione utilizzati (vela, motore, remi, etc…). In particolare la legislazione italiana definisce col decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 nell’articolo 3: 1 . Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate: a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto; b) nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto; c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b); d) natante da diporto: si intende ogni unità da diporto, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b). Il termine è tuttavia sovente utilizzato in forma generica per definire un qualsiasi genere di “barca”.