Nel diritto processuale civile italiano si ha litisconsorzio facoltativo quando in uno stesso processo vi sono più attori o convenuti perché tra le cause vi è connessione per titolo od oggetto da cui dipendono (litisconsorzio facoltativo proprio), oppure perché la decisione della causa dipende dalla risoluzione di identiche questioni (litisconsorzio facoltativo improprio). La legge consente senza imporlo (art. 103 del Codice di Procedura Civile) che più soggetti agiscano o siano convenuti nello stesso processo per ragioni di opportunità (principio di economia processuale).