La circonvenzione di incapace è un delitto previsto e punito dall’art.643 del codice penale italiano. Consiste nell’abusare dei bisogni, passioni o dell’inesperienza di persona minore o in stato d’infermità o deficienza psichica, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto. Completa la fattispecie la circostanza per cui la condotta dell’incapace deve consistere in un atto dannoso per sé o per altri. La procedibilità è d’ufficio, perseguibile dal Tribunale Monocratico; il reato è punito con la reclusione da due a sei anni e con una multa da 206 euro a euro.