Del titolo di città, in Italia, si possono fregiare quei comuni che ne siano stati insigniti con decreto del capo dello Stato (il re sino al 1946, poi capo provvisorio dello Stato e presidente della Repubblica) in virtù della loro importanza storica, artistica, civica o demografica. Alcuni comuni appartenuti precedentemente a Stati diversi dal Regno di Sardegna usano fregiarsi del titolo di città concesso dalle istituzioni degli stati di cui facevano parte prima dell’unità d’Italia. Tale uso è da ritenersi nelle regioni a statuto ordinario mera consuetudine praeter legem dal momento che nell’ordinamento italiano generico vigono esclusivamente le norme del Regno di Sardegna, nel 1861 divenuto Regno d’Italia e infine Repubblica Italiana; non è così invece in talune regioni a statuto speciale, e in particolare in Trentino-Alto Adige dove tutta la materia è stata devoluta alla legislazione regionale che riconosce i titoli rilasciati dall’Impero Asburgico e stabilisce una propria procedura di concessione.In alcuni casi, come per San Severo, titoli concessi da stati preesistenti sono stati ratificati con norme dello Stato unitario italiano.