fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Collegio

In diritto sono detti collegiali quegli organi e uffici (di solito denominati consiglio, comitato, commissione, assemblea, giunta ecc.) il cui titolare non è una sola persona fisica, ma una pluralità di persone fisiche che formano un collegio, ossia che concorrono all’attività dell’ufficio partecipando alla formazione di atti unitari (le deliberazioni) attribuiti al collegio come tale e non ai singoli componenti (i membri del collegio). Il ricorso al pluralismo è un principio dello Stato di diritto ovvero dei moderni stati democratici. Di taluni collegi possono essere membri anche persone giuridiche che, quindi, partecipano alla formazione delle deliberazioni tramite persone fisiche titolari dei loro organi. Vi sono anche collegi in cui i membri possono partecipare tramite rappresentanti. Sebbene l’organo o ufficio collegiale operi inevitabilmente in modo meno agile rispetto a quello monocratico, che ha come titolare una sola persona, può essere utile istituire un collegio quando sussiste l’esigenza di decidere con l’apporto di differenti competenze professionali o esperienze oppure di comporre in sede di decisione interessi diversi, in potenziale o attuale conflitto tra loro: nel primo caso si avrà un collegio di ponderazione, nel secondo un collegio di composizione.

Articoli correlati