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Codice Penale

colonia agricola

La colonia agricola e la casa di lavoro sono misure di sicurezza personali detentive. La scelta dell’una o dell’altra misura è a discrezione del giudice; egli deve solo valutare le attitudini del reo. Le misure di questo tipo si applicano ai soggetti imputabili e pericolosi. Ai sensi dell’art. 216 c.p., sono assegnatari della colonia agricola o della casa di lavoro: coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o di tendenza; coloro che essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o di tendenza, e non essendo sottoposti a misure di sicurezza, commettono un delitto non colposo che sia manifestazione di abitualità; i condannati o prosciolti nei casi espressamente indicati dalla legge. Ai sensi dell’art. 217 c.p. la durata minima è di un anno, che divengono due per i delinquenti abituali, tre per i delinquenti professionali, e quattro per quelli di tendenza, ma si possono rinnovare per un uguale periodo per qualsiasi minima infrazione disciplinare. Categoria:servizi sanitari Categoria:diritto penitenziario

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