Il contratto di somministrazione è il contratto con cui una parte (somministrante) si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra (somministrato), prestazioni periodiche o continuative di cose (art 1559 c.c.). Non si deve confondere con l’istituto regolato dal D. lgs. n. 276/2003, ossia il contratto di somministrazione di lavoro. Il contratto di somministrazione è disciplinato dal codice civile italiano agli artt. 1559-1570.