Il contributo integrativo, è un contributo obbligatorio per le assicurazioni obbligatorie ossia una imposta indiretta, di finanziamento dei sistemi pensionistici obbligatori gestiti dalle casse di previdenza dei liberi professionisti trasformate ai sensi del D.Lgs. 509/1994 o nate ai sensi del D.Lgs. 103/1996. L’ammontare è dato dal prodotto dell’aliquota contributiva pensionistica di finanziamento applicata sulle prestazioni di servizi sia in Italia che all’estero, eseguiti da liberi professionisti iscritti agli enti o da società o dipendenti iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, che forniscono le stesse prestazioni di servizi riservate ai liberi professionisti. Questa imposta indiretta a favore degli enti previdenziali, grava quindi sul cliente ed è riscossa dal fornitore della prestazione professionale allo stesso modo dell’I.V.A., solo che anziché essere versata allo Stato, è versata ad una pubblica amministrazione che gestisce la previdenza di primo pilastro in base alle leggi vigenti. Il contributo integrativo è quindi pagato dal sostituto d’imposta che può essere l’iscritto o una società non iscritta o un dipendente non iscritto, con diritto di rivalsa da esercitare con la ripetizione sul debitore committente cui è stata fornita la prestazione professionale di servizi. Il contributo integrativo non è assoggettabile all’IRPEF e non concorre quindi alla formazione del reddito professionale, ma è assoggettato all’IVA concorrendo quindi alla formazione del volume d’affari.