Il curatore fallimentare, come disposto dall’art. 31 comma 1 della legge fallimentare (legge n. 267/1942 e successive modificazioni), è colui che «ha l’amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura fallimentare sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite”».