Un decreto–legge (pl. decreti-legge e abbreviato in d.l.), anche scritto decreto legge, nell’ordinamento giuridico italiano, è un atto normativo di carattere provvisorio avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità e urgenza dal Governo, ai sensi dell’art. 77 della Costituzione della Repubblica Italiana. Entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ma gli effetti prodotti sono provvisori, perché i decreti-legge perdono efficacia sin dall’inizio se il Parlamento non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. È inoltre regolato ai sensi dell’art. 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Talvolta viene definito anche come “decreto catenaccio”.