In diritto la decadenza consiste nella preclusione dell’esercizio del diritto da parte del titolare, sia che inerisca a un diritto potestativo, sia che inerisca a un diritto facoltativo. Si tratta cioè della perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato compimento di un’attività o di un determinato atto, nei termini previsti dalla legge. La sua funzione è limitare i tempi di incertezza delle situazioni giuridiche; Non sono ammesse interruzioni e sospensioni (salvo che sia diversamente disposto: art. 2964 c.c. Inapplicabilità di regole sulla prescrizione). Per impedire la decadenza occorre: Compiere lo specifico atto prescritto dalla legge o dal negozio giuridico; Il riconoscimento del diritto da parte del soggetto contro il quale il medesimo diritto può farsi valere.