In diritto, per delazione si intende, eminentemente ai fini del diritto penale, una denuncia anche eventualmente anonima, con la quale si porta a conoscenza dell’autorità giudiziaria la commissione di un reato o di un altro illecito di cui vi sia stata consumazione o anche solo tentativo. Ma il termine ha anche un significato proprio nel diritto successorio, e ne aveva per la variante giuridica della lingua italiana anche uno corrispondente al concetto di “porto”, sottinteso abusivo, come nel porto abusivo d’armi da fuocoMarco Antonio Savelli, Pratica Universale, Editore Paolo Monti, 1717. In Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene (1764), il termine è usato sia con riferimento alla delazione d’armi sia alla delazione “informativa”.. Quest’ultimo parrebbe del tutto caduto in obsolescenza, così come un ancora più raro riferimento alla delazione del giuramento decisorio, che ebbe un lieve peso in dottrina quando si importava negli stati sardi un po’ di diritto francese, o si cercava di portarlo a coerenza.