La delibazione o exequatur, è la procedura giudiziaria che serve a far riconoscere, in un determinato Paese, un provvedimento giudiziario emesso dall’autorità giudiziaria di un altro Paese. In Italia il procedimento si svolge dinanzi alla Corte d’appello territorialmente competente e deve accertare che il procedimento straniero si sia svolto con le regole del contraddittorio, che la sentenza in oggetto sia passata in giudicato, che questa stessa sentenza non sia contraria ad un’altra pronunciata in Italia e che non contenga statuizioni contrarie ai principi fondamentali dell’ordinamento italiano. L’exequatur è anche il procedimento attraverso il quale uno stato concede l’esecuzione di atti ecclesiastici sul proprio territorio. Un caso molto frequente di delibazione si ha in presenza di procedimenti civili per scioglimento di matrimonio, in quanto si deve conferire efficacia alle sentenze ecclesiastiche di nullità, in modo che sia permesso un nuovo matrimonio. Infatti in applicazione dell’accordo tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica del 1984, modificativo della precedente normativa in materia prevista dal Concordato Lateranense del 1929, sono assoggettate a questa procedura le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale emesse dall’ordinamento giudiziario canonico. In virtù di tali accordi, la sentenza ecclesiastica di nullità di un matrimonio concordatario – riferita a quei matrimoni celebrati in forma canonica, cui sia seguita una trascrizione ai fini civili – può acquistare efficacia giuridica nella Repubblica italiana, previa istanza di delibazione. La delibazione della sentenza ecclesiastica deve essere richiesta da entrambe le parti interessate ovvero da una sola di esse senza che, stante la conoscenza di tale iniziava, l’altra parte non vi si opponga. Con la riforma del diritto internazionale privato che ha avuto luogo, in Italia, per opera della l. 218/1995, gli articoli 796-805 del codice di procedura civile, che prima regolamentavano la delibazione delle sentenze straniere, sono stati abrogati. Si parla altresì di “exequatur” per far riferimento a quel provvedimento giurisdizionale attraverso il quale un Giudice dia esecuzione ad un lodo arbitrale.