Il diritto di superficie, nell’ordinamento giuridico italiano, è un diritto reale di godimento minore disciplinato a partire dall’articolo 952 all’articolo 956 del codice civile italiano, che consiste nell’edificare e mantenere una costruzione al di sopra (o al di sotto) di un fondo di proprietà altrui. La costituzione di questo diritto vale a sospendere il principio di accessione. È anche possibile che il diritto di superficie riguardi la sopraelevazione di un preesistente edificio.