In diritto si parla di discrezionalità quando la norma disciplina solo alcuni aspetti del comportamento del destinatario, lasciandogli quindi un margine di scelta tra più possibilità di comportamento ugualmente lecite. Il caso più significativo di discrezionalità si ha quando la norma stabilisce il fine che deve essere conseguito ma non disciplina o disciplina solo in parte i modi per conseguirlo, lasciando così al destinatario un margine di scelta al riguardo. L’attività discrezionale, così disciplinata, si contrappone, da un lato, all’attività vincolata, disciplinata sotto tutti gli aspetti dalla norma, senza lasciare alcun margine di scelta al destinatario, e, dall’altro, all’attività libera nel fine, in relazione alla quale la norma non stabilisce un fine da conseguire ma, al più, dei limiti riguardo ai mezzi che possono essere impiegati. L’attività libera nel fine è tipica del diritto privato, mentre i casi di attività discrezionale e vincolata si rinvengono tipicamente nel diritto pubblico. Oltre alle attività possono essere qualificati come discrezionali, vincolati o liberi nel fine i poteri esercitati nel loro ambito e gli atti giuridici attraverso i quali si esercitano. Si suole parlare di attuazione della norma in relazione all’attività discrezionale, di applicazione della norma in relazione all’attività vincolata e di osservanza della (eventuale) norma in relazione all’attività libera nel fine.