Nel diritto penale, l’esercizio di un diritto è una causa di giustificazione prevista nell’art. 51 del codice penale italiano: ” L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità“. Non può quindi essere punito chi nell’esercizio di un diritto, compia atti o fatti che integrino una fattispecie preveduta dalla legge come reato. Un’applicazione che ha tratto ispirazione dalla massima facente parte del diritto romano, dal latino qui iure suo utitur, neminem laedit (lett. Colui che esercita un proprio diritto, non lede nessuno). Infatti la ratio della non punibilità va ricercata nel principio di non contraddizione dell’ordinamento giuridico che non può concedere la facoltà di agire e al tempo stesso vietare l’esercizio di quella stessa facoltà. La minaccia dell’esercizio di un diritto può essere considerata violenza, in caso questo diritto venga prospettato con il fine di ottenere vantaggi ingiusti. Questo è stato concordato nell’art. 1438 del Codice civile italiano.