L’espulsione dello straniero è una fattispecie disciplinata dall’art. 235 del Codice Penale. È ordinata quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo superiore a due anni o in genere ad una pena detentiva per un delitto contro la personalità dello Stato. Con il D.L. 23/5/2008 n. 92 si prevede che il giudice ordini l’espulsione dello straniero ovvero l’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’UE, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando il destinatario della misura sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.