Nell’ambito del diritto privato, si parla di evizione se un terzo fa valere il suo diritto di proprietà sulla cosa venduta e la sottrae a colui che l’ha comprata. Il venditore ha quindi l’obbligo di garantire il compratore da tale rischio, secondo il brocardo: evincere est aliquid vincendo auferre. (alla lettera: “evincere è portar via qualcosa vincendo [in giudizio]”).