fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

fatto

Nell’ambito del diritto, con il termine fatto giuridico si indica un avvenimento o una situazione prevista dalla fattispecie di una norma. Al verificarsi del fatto giuridico la norma ricollega il prodursi di un effetto giuridico, ossia la costituzione, modificazione o estinzione di un rapporto giuridico. Il fatto giuridico si distingue dal fatto naturalistico perché questo è un accadimento che avviene nella realtà materiale, mentre quello è un accadimento giuridico, appartenente al mondo del diritto. Se un fatto naturalistico è previsto nella fattispecie di una norma, esso diventa giuridicamente rilevante in seno all’ordinamento giuridico ed è qualificabile come fatto giuridico. Ne segue che tutti i fatti giuridici sono altresì fatti naturalistici, mentre non è vero il contrario. Vi è una grande varietà di fatti naturalistici che possono essere qualificati come fatti giuridici da una norma e tale circostanza rende problematica una trattazione unitaria dell’argomento; d’altra parte, inteso in quest’ampia accezione il concetto di fatto giuridico, è indubitabile che non esistono effetti giuridici che non siano ricollegati a un fatto. A titolo di esempio, si può dire che fatti giuridici sono tanto il decorso del tempo quanto un negozio giuridico. Se è vero che gli effetti giuridici sono sempre ricollegabili a un fatto giuridico non si può però dire che il fatto giuridico sia causa dell’effetto: causa dell’effetto giuridico è sempre e solo la norma, il fatto è solo una condizione perché si produca.

Articoli correlati