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favor rei

Il divieto di analogia è un principio giuridico del diritto penale italiano di rango costituzionale. Trova fondamento nel secondo comma dell’art. 25 della costituzione Art. 25 della Costituzione della Repubblica Italiana Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. , nell’art. 1 del Codice penaleArt. 1 del Codice penale: Reati e pene: disposizione espressa di legge. Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilito. e nell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale (Preleggi)Art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale (Preleggi) – R. D. n.262 – 16/03/1942: Applicazione delle leggi penali ed eccezionali. Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati. Il divieto di analogia è rivolto al giudice, o comunque all’interprete del diritto penale. In virtù del principio di analogia non è possibile applicare ad una fattispecie una regola prevista per un caso simile.. Esso deriva dal più generale principio di tassatività, in particolare il divieto di analogia può essere inteso come “principio di tassatività delle norme incriminatrici”.

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