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fidanzato

La promessa di matrimonio (nel linguaggio comune, il fidanzamento) è disciplinata dal codice civile agli art. 79-81. L’art. 79 stabilisce che “La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento“. Il carattere non vincolante della promessa di matrimonio è volto a tutelare la libertà matrimoniale. Gli unici effetti della rottura della promessa sono: la restituzione dei doni fatti a causa della promessa (art. 80 c.c.); il risarcimento del danno (art. 81 c.c.). La promessa di matrimonio non ha la qualificazione giuridica delle obbligazioni precontrattuali, quindi la responsabilità delle parti è limitata dagli ambiti di legge, non essendo l’accordo in alcun modo vincolante. Il risarcimento è limitato al solo danno materiale, per le spese fatte e le obbligazioni contratte nel limite della condizione delle parti, esclusi i danni non patrimoniali . Le spese vive non necessariamente sono quelle antecedenti la data della rottura, possono impattare nei mesi immediatamente successivi, ad esempio se si tratta di spese farmaceutiche o mediche (per psicologi, farmaci antidepressivi, retribuzione ridotta nel periodo di malattia, ecc.).

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